venerdì 21 marzo 2014

FARE RICHIESTE DI RISARCIMENTO

Se non impugni la cartella non puoi chiedere il risarcimento da esecuzione illegittima
Se non impugni la cartella non puoi chiedere il risarcimento da esecuzione illegittima
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No al risarcimento del danno da esecuzione esattoriale illegittima per chi non ha impugnato la cartella contenente la multa per violazione del codice della strada.

Chi non ha pagato la multa stradale e, anche dopo la notifica della cartella esattoriale, non ha fatto nulla per contestarla, nel caso di successivo avvio dell’esecuzione forzata o anche solo di iscrizione del fermo amministrativo, non può più contestare la validità di tali atti (ormai divenuti definitivi), né tantomeno può chiedere il risarcimento del danno per l’illegittima pretesa nei suoi confronti. Ciò perché – secondo una sentenza di poche ore fa della Cassazione [1] – non ha diritto al risarcimento da esecuzione esattoriale illegittima chi non ha impugnato la cartella notificata da Equitalia e si è rifiutato di pagare il debito.

Secondo la sentenza in commento, chi intende contestare i presupposti di un’azione di esecuzione forzata promossa a suo danno da Equitalia deve opporsi agli atti a lui notificati con i relativi strumenti processuali che la legge gli consente di utilizzare. Diversamente, se spirano i termini, egli decade dalla possibilità di fare valere le sue ragioni ed ogni ulteriore questione sulla loro legittimità, anche ai soli fini di una richiesta di risarcimento del danno.

Quindi, è sempre bene non restare mai passivi alle richieste di pagamento dell’amministrazione, a tal fine incaricando un avvocato onde far valere le proprie ragioni, contestando immediatamente tutti gli atti ricevuti e gli eventuali profili di illegittimità della cartella esattoriale. Se quest’ultima, infatti, diventa definitiva, l’opposizione all’esecuzione forzata potrà avvenire solo per violazioni di norme sulla “forma” e mai, invece, per motivi di ingiustizia o di illegittimità degli atti presupposti o preliminari all’esecuzione stessa (come, appunto, la cartella esattoriale) che il debitore abbia volontariamente omesso di impugnare.

Insomma, è onere del cittadino destinatario di una multa e della successiva cartella di pagamento di far valere immediatamente in tribunale le proprie ragioni; se decade da tale possibilità, facendo scadere i termini, una volta che sia stata avviata l’esecuzione forzata non potrà più azionare le contestazioni, anche solo per ottenere il risarcimento del danno.


[1] Cass. sent. n. 6521/14 del 20.03.14.

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