lunedì 17 marzo 2014

SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA

Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi: è possibile richiedere il risarcimento del danno
Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi: è possibile richiedere il risarcimento del danno
L'AUTORE
Giovanni Bonomo

Giovanni Bonomo

Communication, IT and New Media Lawyer. Avvocato in Milano, impegnato nella consulenza in favore di emittenti televisive, di società editoriali, e di imprese o [...]

 

Prima del codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie, in vigore dal 1° gennaio 2005, le banche e gli intermediari finanziari consultavano, al fine di valutare se concedere o no il richiesto prestito o finanziamento, le “centrali rischi“, archivi già gestiti da alcune società o consorzi con la vigilanza della Banca d’Italia quando non dalla stessa centrale rischi della Banca d’Italia.

Ma non vi erano criteri uniformi sulla raccolta e la conservazione dei dati riguardanti la storia debitoria del richiedente: in alcune centrali rischi venivano raccolte solo informazioni negative, come gli inadempimenti; in altre anche le informazioni positive, cioè i finanziamenti concessi e i puntuali pagamenti. Questo creava un disequilibrio nella stessa gestione, da parte delle banche, delle politiche dei prestiti e di controllo dei rischi, che non andava certamente in favore degli interessati, sia imprese che cittadini.

Ora, con il codice di deontologia, abbiamo regole uniformi, introdotte dal Garante per la protezione dei dati personali, sulla gestione dei sistemi informativi in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Grazie a queste regole, a garanzia degli interessati, siano essi consumatori o imprese, sappiamo che cosa è lecito raccogliere e che cosa sia e resti legittimamente in circolazione, tra notizie relativi a prestiti, finanziamenti, dilazioni di pagamento, acquisti rateali di beni al consumo, richieste di carte di credito e  altre facilitazioni finanziarie.

Sappiamo che chi abbia debiti con le banche oltre una certa somma viene segnalato alle centrali rischi. Lo stesso accade a chi non riesca a far fronte ai propri debiti per qualsiasi tipo di finanziamento e venga quindi dichiarato insolvente.

Il Garante ha stabilito che le banche, prima di poter segnalare alla CRIF una posizione di insolvenza, debbano dare un preavviso ai correntisti in modo che possano effettuare il pagamento: trascorsi 15 giorni da questa comunicazione il nome del correntista può quindi essere segnalato.

Per verificare quando si viene segnalati in CRIF rinviamo alla nostra guida: “Crif: quando si viene segnalati nel Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF?”.

Grazie a queste garanzie anche i Tribunali hanno potuto decidere i casi di errate e illegittime segnalazioni – per esempio di pagamenti già effettuati, non dovuti o, addirittura, rimborsati, semplici ritardi nel pagamento, se non addirittura casi di totale estraneità del segnalato – al CRIF  o alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, accordando il risarcimento dei danni in favore del soggetto segnalato e a carico della banca o dell’intermediario finanziario che ha fatto la segnalazione. Pensiamo infatti a quanto possa essere dannoso essere privati di un finanziamento necessario ad avviare un’impresa o anche non poter ottenere una carta di credito.

Si tenga presente, prima di arrivare a queste ipotesi estreme di contenzioso, che la legge consente di richiedere la rettifica dei propri dati, che può essere tanto la cancellazione quanto la correzione degli stessi: potete in proposito scaricare questo modulo CRIF .


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